Art. 125-octies DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 125-octies DLT 385-1993 (Sconfinamento) approfondisci

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

* vai all'articolo precedente: Art. 125-septies DLT 385-1993 (Cessione dei crediti)
* vai all'articolo successivo: Art. 125-novies DLT 385-1993 (Intermediari del credito)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.