Art. 125-novies DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 125-novies DLT 385-1993 (Intermediari del credito) approfondisci

1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

* vai all'articolo precedente: Art. 125-octies DLT 385-1993 (Sconfinamento)
* vai all'articolo successivo: Art. 126 DLT 385-1993 (Riservatezza delle informazioni)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.