Art. 1205 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1204 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1206 c.c.

Art. 1205 c.c. (Surrogazione parziale) approfondisci

Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.