Art. 1206 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1206 c.c. (Condizioni)
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l'obbligazione.