Art. 1206 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1206 c.c. (Condizioni) approfondisci

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinchè il debitore possa adempiere l'obbligazione.