Art. 1204 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1204 c.c. (Terzi garanti) approfondisci

La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.