Art. 1204 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1204 c.c. (Terzi garanti)
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.