Art. 120-ter DLT 385-1993
Art. 120-ter DLT 385-1993 (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari)
1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
* vai all'articolo precedente: Art. 120-bis DLT 385-1993 (Recesso)
* vai all'articolo successivo: Art. 120-quater DLT 385-1993 (Surrogazione nei contratti di finanziamento.Portabilità)