Art. 120-bis DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 120-bis DLT 385-1993 (Recesso)
1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.
* vai all'articolo precedente: Art. 120 DLT 385-1993 (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)
* vai all'articolo successivo: Art. 120-ter DLT 385-1993 (Estinzione anticipata dei mutui immobiliari)