Art. 119 RD 1736-1933

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Art. 119 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

[Il possessore di un assegno bancario, nel caso del n. 2 dell'art. 116, per esercitare i suoi diritti di regresso, deve esibire l'assegno, irregolare nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di quindici giorni dalla data della presentazione dell'assegno per il pagamento.
In tal caso l'ufficio del registro accerta la contravvenzione al bollo soltanto in confronto dell'emittente. ]