Art. 118 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 118 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
La validità dell'assegno bancario non è subordinata alla osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo.
Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.