Art. 117 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 117 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'Istituto non autorizzato o al quale sia stata revocata l'autorizzazione, che emetta assegni circolari, è colpito da una pena pecuniaria da euro 1.032 (lire 2.000.000) a euro 10.329 (lire 20.000.000) , salvo le altre sanzioni previste da altre disposizioni di legge.
La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di regresso.