Art. 120 RD 1736-1933

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Art. 120 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso dell'art. 4, efficace unicamente ad accertare l'esistenza di fondi, è dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra tassa di bollo di lire 1 per ogni 10.000 lire o frazione di 10.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di lire 40 di tassa. Questa ultima tassa sarà riscossa mediante applicazione di marche a tassa fissa, da annullarsi con la firma e la data del trattario.