Art. 114 DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 114 DLT 385-1993 (Norme finali)
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.
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* vai all'articolo successivo: Art. 114-bis DLT 385-1993 (Emissione di moneta elettronica)