Art. 114-bis DLT 385-1993
Da Diritto Pratico.
Art. 114-bis DLT 385-1993 (Emissione di moneta elettronica)
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.
3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.
* vai all'articolo precedente: Art. 114 DLT 385-1993 (Norme finali)
* vai all'articolo successivo: Art. 114-ter DLT 385-1993 (Rimborso della moneta elettronica)