Art. 114-quinquies DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 114-quinquies DLT 385-1993 (Autorizzazione e operatività transfrontaliera) approfondisci

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
b) per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.
5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
8. L'emissione di moneta elettronica da parte di un istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario è subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

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* vai all'articolo successivo: Art. 114-quinquies.1 DLT 385-1993 (Forme di tutela e patrimonio destinato)

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