Art. 114-quater DLT 385-1993

Da Diritto Pratico.

Art. 114-quater DLT 385-1993 (Istituti di moneta elettronica) approfondisci

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le relative succursali nonché le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.

* vai all'articolo precedente: Art. 114-ter DLT 385-1993 (Rimborso della moneta elettronica)
* vai all'articolo successivo: Art. 114-quinquies DLT 385-1993 (Autorizzazione e operatività transfrontaliera)

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