Art. 1090 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1090 c.c. (Manutenzione del canale)
Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in stato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante.