Art. 1089 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1089 c.c. (Acqua impiegata come forza motrice) approfondisci

Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.