Art. 1091 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1090 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1092 c.c.

Art. 1091 c.c. (Obblighi del concedente fino al luogo di consegna dell'acqua) approfondisci

Se il titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.