Art. 104 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 104 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario piazzato, in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.