Art. 105 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 105 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Sono applicabili all'assegno bancario piazzato le disposizioni relative all'ammortamento dell'assegno bancario libero della Banca d'Italia, salvo che la competenza per tale dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'assegno è pagabile.