Art. 105 RD 1736-1933

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Art. 105 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

Sono applicabili all'assegno bancario piazzato le disposizioni relative all'ammortamento dell'assegno bancario libero della Banca d'Italia, salvo che la competenza per tale dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'assegno è pagabile.