Art. 103 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 103 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'assegno bancario piazzato contiene:
1) la denominazione di "assegno bancario piazzato" inserito nel contesto del titolo;
2) l'ordine di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;
3) l'indicazione della banca d'Italia quale trattaria;
4) l'indicazione del prenditore;
5) l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonché di quello di pagamento;
6) la clausola che l'assegno sarà pagato soltanto dopo che la filiale sulla quale è tratto abbia ricevuto la relativa matrice;
7) la sottoscrizione del traente.