Art. 102 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 102 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'assegno bancario piazzato è un titolo di credito all'ordine a doppia matrice, una delle quali deve essere inviata, dal corrispondente che emette l'assegno, alla filiale dell'Istituto cui esso è aggregato, perché questa, dopo di aver munita la matrice del visto, la faccia pervenire, ove non sia essa medesima la filiale trattaria, alla filiale sulla quale l'assegno è tratto.
L'assegno è pagabile a vista presso la filiale sulla quale è tratto, non appena a quest'ultima sia pervenuta la relativa matrice debitamente vistata.