Art. 101 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 101 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
La banca d'Italia può consentire ai propri corrispondenti di emettere assegni bancari piazzati, cioè pagabili presso una sola filiale dell'Istituto, nei limiti della cauzione che i corrispondenti stessi hanno presso di esso.