Art. 101 RD 1736-1933

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Art. 101 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

La banca d'Italia può consentire ai propri corrispondenti di emettere assegni bancari piazzati, cioè pagabili presso una sola filiale dell'Istituto, nei limiti della cauzione che i corrispondenti stessi hanno presso di esso.