Art. 100 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 100 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario libero in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
La disposizione sul vaglia cambiario della Banca d'Italia, relativa alla speciale garanzia, è applicabile all'assegno bancario libero. Ad esso sono pure applicabili le disposizioni relative all'ammortamento, con le sole varianti che il decreto e l'eventuale citazione per l'opposizione debbono essere notificate tanto al traente quanto alla Banca d'Italia.