Fatturazione elettronica tra privati
Indice
Introduzione
È partito dal 31 marzo 2015, l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Il Governo è attualmente al lavoro per estendere il provvedimento anche ai privati. La bozza del decreto sulla Delega Fiscale, fornisce già le prime date importanti, tra le quali spicca la più importante: il 1° gennaio 2017. È questa la data alla quale i contribuenti privati devono riferirsi, qualora dovessero decidere di passare dal regime tradizionale a quello telematico, con trasmissione delle fatture all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio, ai sensi del DM 55/2013. Di seguito, una breve guida su tempi, incentivi e regole previsti per la fatturazione elettronica tra privati.
Le scadenze
La bozza del Decreto fornisce la prima vera e propria tabella di marcia per tutti i contribuenti che scelgano di avvalersi del sistema di fatturazione elettronica gratuito. Vediamo quali sono le date da ricordare:
- 1° luglio 2016: prima data importantissima per la fatturazione elettronica tra privati. Questa la timeline per il rilascio del sistema gratuito che consentirà ai contribuenti privati l’emissione, la trasmissione e – in alcuni casi – la conservazione delle fatture elettroniche.
- 1° gennaio 2017: è la data prevista per l’adeguamento del sistema di fatturazione elettronica. Il Ministero aprirà il sistema d’interscambio anche ai soggetti passivi IVA, in modo tale che i privati possano emettere e trasmettere fatture elettronica anche tra soggetti differenti dalla Pubblica Amministrazione.
Il Sistema d’Interscambio sarà il medesimo di quello messo in opera per la Pubblica Amministrazione, come interfaccia per la gestione del flusso d’informazioni, comprese le modifiche delle fatture elettroniche. I contribuenti potranno ricevere fatture elettroniche attive e passive, con lo stesso portale utilizzato per la Pubblica Amministrazione, con una conseguente e significativa semplificazione della comunicazione con l’Agenzia delle Entrate.
Vantaggi e tempi d’attuazione del servizio
A partire dal 1° gennaio 2017, i contribuenti potranno decidere se continuare ad avvalersi del regime tradizionale oppure passare a quello telematico. La bozza del decreto non chiarisce i tempi definitivi d’attuazione del servizio – ovvero quando le fatture cartacee saranno definitivamente soppresse – ma stabilisce il 1° gennaio 2017 come termine per la fase d’adeguamento. Coloro che decidano di utilizzare il sistema strutturato avranno accesso a diversi incentivi in termini di controlli e presentazione documentale. Vediamo quali sono:
- Semplificazione dei controlli a distanza, con significativa riduzione delle verifiche in loco, di tutti i corrispettivi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Il riscontro dei dati comunicati avverrebbe a distanza, minimizzando la pressione sui contribuenti ed evitando interruzioni dell’attività del contribuente.
- Revoca dell’obbligo di trasmissione dei dati per operazioni effettuate senza obbligo di fatturazione, per cui per tutte le cifre al di sotto dei 3600 €. Permane l’obbligo di comunicare tutti i dati relativi a operazioni rilevanti ai fini IVA, sia che si scelga di adottare il sistema di trasmissione telematico, sia quello tradizionale, ai sensi dell’art. 21, DL n. 78/2010.
- Eliminazione dell’obbligo di presentazione di documenti relativi a operazioni effettuate con paesi presenti sulla Black List (purché d’importo inferiore ai 10mila euro), ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 40/2010.
- Soppressione dei modelli INTRASTAT, sanciti dall’art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, certificanti le prestazioni ricevute ed erogate con paese intracomunitari.
- Rimborsi IVA entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. I rimborsi dell’imposta possono avvenire anche in mancanza dei requisiti disposti dall’art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
Decadenza degli incentivi
Tutti gli incentivi previsti dal sistema di trasmissione telematico sono soggetti a decadenza in mancanza di determinati adempimenti. Gli incentivi appena elencati decadono nel caso il cui il contribuente non trasmetta le fatture elettroniche che è obbligato a presentare o in caso di dati incompleti. L’eventuale violazione delle disposizioni è punita con sanzione amministrativa, per un ammontare massimo di 258 a 2065 euro, ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997.