Art. 9 Codice Deontologico Forense
Da Diritto Pratico.
Art. 9 Codice Deontologico Forense (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza)
1.L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
2.L’avvocato, anche al di fuori dell’attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.