Art. 10 Codice Deontologico Forense
Da Diritto Pratico.
Art. 10 Codice Deontologico Forense (Dovere di fedelt)
L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.