Art. 99 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 99 disp.att.c.p.c. (Proposizione della querela di falso) approfondisci

La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale.
Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.