Art. 100 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 99 disp.att.c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 101 disp.att.c.p.c.

Art. 100 disp.att.c.p.c. (Copie del documento impugnato) approfondisci

Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.
L'autorizzazione è data con decreto.