Art. 100 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 100 disp.att.c.p.c. (Copie del documento impugnato)
Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in cancelleria senza l'autorizzazione del giudice istruttore.
L'autorizzazione è data con decreto.