Art. 99 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 99 c.p.p. (Estensione al difensore dei diritti dell'imputato )
1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo. 2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.