Art. 98 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 98 c.p.p. (Patrocinio dei non abbienti )
1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.