Art. 99 DPR 917-1986

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 98 DPR 917-1986 vai all'articolo successivo: Art. 100 DPR 917-1986

Art. 99 DPR 917-1986 (Oneri fiscali e contributivi) approfondisci

1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista l rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell'associazione.