Art. 97 DLT 206-2005
Da Diritto Pratico.
Art. 97 DLT 206-2005 (Diritto di surrogazione)
[1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga. ]