Art. 92 RD 1669-1933
Art. 92 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Trascorso il termine indicato nell'art. 89 senza opposizione, o rigettata la opposizione con sentenza definitiva, la cambiale smarrita non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento e, qualora la cambiale sia in bianco o non sia ancora scaduto, un duplicato.
Sulle cambiali sia scadute sia a vista dichiarate inefficaci sono dovuti interessi nella misura indicata negli artt. 55 e 56 salvo che la somma sia stata depositata a norma dell'art. 48 per conto della persona a favore della quale ha luogo l'ammortamento o è pronunciata la sentenza.