Art. 91 RD 1669-1933

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Art. 91 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Durante il termine stabilito nell'art. 89, il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti e, trattandosi di cambiale a vista o già scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in facoltà di esigerne il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.