Art. 91 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 90 disp.att.c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 92 disp.att.c.p.c.

Art. 91 disp.att.c.p.c. (Comunicazioni a consulenti di parte) approfondisci

Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perchè vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.