Art. 90 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 90 disp.att.c.p.c. (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)
Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.
Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del codice.
In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.