Art. 9-ter L 386-1990
Art. 9-ter L 386-1990 (Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni)
1. All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis.
2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.
A norma dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, le disposizioni del presente articolo entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella G.U. del regolamento previsto dall'art. 36, comma 2, del medesimo D.Lgs. 507/1999. Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 7 novembre 2001, n. 458.
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