Art. 8 Reg. n. 5 del 16 luglio 2014 CNF

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Art. 8 Reg. n. 5 del 16 luglio 2014 CNF (Reclutamento dei docenti) approfondisci

1. Il reclutamento dei docenti è effettuato dal Comitato scientifico di cui all'art. 2.
2. L'insegnamento di ciascuna materia è impartito da un giurista, scelto tra docenti universitari di ruolo in materie giuridiche iscritti in un Albo degli Avvocati, avvocati iscritti nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati.
3. Nella scelta dei docenti sono valutati i titoli, l'esperienza didattica e le pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del corso.
4. Possono essere nominati docenti aggiunti.
5. Per ciascuna materia è nominato un tutor, su proposta del docente, e previa valutazione dei titoli da parte del Comitato scientifico di cui all'art. 2.
6. Il compenso dei docenti è calcolato sulla base delle ore di lezione effettivamente svolte. Il compenso dei tutor è calcolato in via forfettaria.