Art. 8 DLT 385-1993
Art. 8 DLT 385-1993 (Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro del'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi a soggetti sottoposti a vigilanza.
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* vai all'articolo successivo: Art. 9 DLT 385-1993 (Reclamo al CICR)