Art. 89 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 89 c.p.p. (Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria )
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. 2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3. Titolo VI PERSONA OFFESA DAL REATO