Art. 86 c.p.c.

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Art. 86 c.p.c. (Difesa personale della parte) approfondisci

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.