Art. 86 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 86 c.p.c. (Difesa personale della parte)
La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.