Art. 85 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 84 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 86 c.p.c.

Art. 85 c.p.c. (Revoca e rinuncia alla procura) approfondisci

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore.