Art. 86 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 86 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.
La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.