Art. 85 RD 1669-1933

Da Diritto Pratico.

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Art. 85 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Chi ha inviato un duplicato per la accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.
Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto :
1) che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
2) che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.