Art. 85 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 85 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Chi ha inviato un duplicato per la accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.
Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto :
1) che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
2) che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.