Art. 85 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 85 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'Istituto può affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'Istituto.