Art. 85 RD 1736-1933

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Art. 85 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

L'Istituto può affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'Istituto.