Art. 83 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 83 disp.att.c.p.c. (Ordine di trattazione delle cause) approfondisci

Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.