Art. 83 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 83 disp.att.c.p.c. (Ordine di trattazione delle cause)
Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.