Art. 83-bis disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 83-bis disp.att.c.p.c. (Trattazione scritta della causa)
Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.