Art. 7 L 386-1990
Art. 7 L 386-1990 (Inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie)
1. Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 1 e 2, chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.
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* vai all'articolo successivo: Art. 8 L 386-1990 (Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione)