Art. 7 Codice Deontologico Forense
Da Diritto Pratico.
Art. 7 Codice Deontologico Forense (Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti)
L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.