Art. 7 Codice Deontologico Forense

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Art. 7 Codice Deontologico Forense (Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti) approfondisci

L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.